Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29651 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29651 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNACCONE MATTIA N. IL 13/05/1987
avverso la sentenza n. 9429/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45347/14
Motivi della decisione
L’imputato IANNACCONE Mattia ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
6.4.2009, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385 c.p. e
condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 474,648,15 c.p. e vizio di
motivazione con riferimento all’elemento psicologico del reato di evasione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico sia, evidentemente, rispetto alla violazione
di legge sia sotto l’aspetto dell’elemento psicologico correttamente giustificato dalla sentenza
con la quale il ricorrente non si confronta.