Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29650 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29650 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
GOBBI Alberto, nato a Mirandola (MO) il 09/11/1961
avverso l’ordinanza n.263/2015 SIGE del 05/01/2016, del Tribunale di Ancona
quale giudice dell’esecuzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

mL

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza n.263/2015 SIGE del 05/01/2016, il Tribunale di
Ancona quale giudice dell’esecuzione dichiarava estinto il reato di guida in stato
di ebbrezza, disponendo la trasmissione del predetto provvedimento alla
Prefettura di Ancona per le eventuali determinazioni conseguenti. Per tale reato
a Gobbi Alberto, ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p., era stata applicata, su

ammenda nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per 1 anno. L’imputato aveva altresì richiesto ed ottenuto la
sostituzione della suddetta pena con 124 giorni di lavoro di pubblica utilità,
svolto positivamente il quale, otteneva la declaratoria di estinzione ex art. 186,
comma 9-bis, C.d.S..

2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione Gobbi
Alberto, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto
di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge quanto alla determinazione quantitativa della
sanzione amministrativa accessoria. Deduce la contraddittorietà del percorso
logico rappresentato in sentenza (cui l’ordinanza impugnata si rifà), che ha
condotto alla determinazione della durata della sanzione de qua: mentre infatti
questa è in dispositivo chiaramente attestata sul doppio del minimo, in
motivazione contraddittoriamente il giudice afferma di considerare congrua una
pena minima, scelta peraltro espressamente giustificata anche in relazione ad
alcuni segnalati aspetti della personalità del reo (quali l’incensuratezza e
l’atteggiamento processuale tenuto).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e impone la declaratoria di
inammissibilità.

4. In replica ai motivi dedotti basterà riaffermare che l’illegittimità
della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata
solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall’ordinamento giuridico
ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e
non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata –

2

richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000,00 di

salvo che non sia frutto di errore macroscopico (ipotesi qui non ricorrente)trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di
impugnazione (sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015).

5. Nella specie la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida era stata fissata, del tutto ineccepibilmente, nella misura media di 1
anno (essendo normativamente prevista una forbice edittale da sei mesi a due
anni) e il prefetto di Ancona, dando esecuzione alla sentenza del giudice del

giorni dieci. Tale determinazione veniva assunta calcolando la decurtazione da un
anno a sei mesi della sospensione della patente di guida -visto il positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità- con l’ulteriore decurtazione di mesi due
e giorni dieci di iniziale presofferto.

6.

Dalle considerazioni che precedono, discende, pertanto,

l’inammissibilità del ricorso.

7. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 21/06/2016

merito, irrogava al Gobbi la sospensione della patente di guida per mesi tre e

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