Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29650 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29650 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZACANE ANTONIO N. IL 16/12/1975
avverso la sentenza n. 4999/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG45346/14

Motivi della decisione
L’imputato MAZZACANE Antonio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
in data 3.10.2007, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 385
c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e comunque in fatto rispetto
all’articolato giudizio di attendibilità della deposizione del teste qualificato OLIVIERO diretto a
controllare l’imputato agli arresti domiciliari e visto sulla pubblica strada ove- alla vista degli
operanti – tentava un frettoloso rientro presso la sua abitazione a circa 100 metri di distanza,
venendo bloccato ed identificato. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente al
trattamento sanzionatorio correttamente motivato in relazione al triplice precedente per
evasione ed a quello per detenzione illecita di droga.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio di mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione della
unica fonte di prova costituita dalla testimonianza dell’operante OLIVIERO Nicola, unico ad
aver riconosciuto per strada l’imputato e senza che risultasse alcun inseguimento; si denuncia,
inoltre, vizio della motivazione in relazione all’art. 133 c.p. ed alla commisurazione di una pena
superiore al minimo edittale.

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