Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29648 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29648 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORVILLO GENNARO N. IL 26/01/1968
avverso la sentenza n. 10669/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45315/14

Motivi della decisione
L’imputato MORVILLO Gennaro ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli, che in sede di rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 171 ter I. n.
633/41, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Napoli sez. dist. di Casoria in
data 12.6.2003, appellata dall’imputato, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato.
Il ricorrente deduce vizio di mancanza di motivazione con riferimento alla nuova
determinazione della pena.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte espresso il giudizio
di adeguatezza della pena così determinata secondo i canoni previsti dall’art. 133 e 133bis c.p.
in rapporto alla personalità dell’imputato ed alla gravita del fatto commesso.

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