Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29647 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29647 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUISE MARIO N. IL 29/01/1969
avverso la sentenza n. 4824/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45284/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’art. 393 c.p. essendosi la
sentenza basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa, di cui non è stata vagliata
l’attendibilità, e prive di riscontro.
Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62bis c.p. e 133 c.p.
rispetto alla omessa considerazione della incensuratezza dell’imputato alla sua prima
esperienza giudiziaria.
Il ricorso è inammissibile.
Generico ed in fatto è il primo motivo rispetto alla corretta motivazione resa sul punto dalla
sentenza impugnata, con la qual non si confronta. Costituisce censura generica ed in fatto il
secondo motivo rispetto alla motivazione specificamente offerta dalla sentenza in tema di
trattamento sanzionatorio, postasi senza vizi nell’alveo dell’esercizio discrezionale demandato
al giudice di merito.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

L’imputato Luise Mario ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 19.7.2012, appellata
dall’imputato, dichiarato responsabile in ordine al reato di cui all’ art. 56,393 c.p. e condannato
a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.

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