Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29646 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29646 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DERNATI LARBI N. IL 21/02/1986
avverso la sentenza n. 21075/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45280/14
Motivi della decisione
L’imputato DERNATI LARBI ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
in data 8.4.2013, appellata dall’imputato, dichiarato responsabile in ordine al reato di cui all’
art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di incompletezza della motivazione rispetto alle doglianze mosse in
appello con particolare riguardo alla individuazione dell’autore dei fatti e mancanza di
motivazione sull’aumento di pena per la recidiva.
Generico ed in fatto è il motivo relativo alla individuazione dell’imputato in ordine alla quale la
sentenza ha specificamente motivato sulla base della attendibile certezza espressa da coloro
che ne effettuarono il lungo inseguimento. Manifestamente infondato è il secondo motivo
rispetto alla corretta motivazione specificamente offerta dalla sentenza sul punto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile.