Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29645 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29645 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONCETTI ALESSANDRINA N. IL 01/09/1974
avverso la sentenza n. 1962/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

a

44946/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata CONCETTI Alessandrina ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
31.10.2013, appellata dall’imputata, riconosciuta responsabile in ordine ai reati di cui agli artt.
385 e 336/337 c.p. e condannata a pena di giustizia.
La ricorrente non deduce alcun motivo di cui si limita a riservare la formulazione al difensore.
Il ricorso si rivela inammissibile perché privo di motivi.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna delrricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

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