Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29644 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29644 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILETTA GIUSEPPE N. IL 02/08/1978 parte offesa nel procedimento
c/
BELLINI NICOLA N. IL 24/03/1970
avverso il decreto n. 709/2010 GIP TRIBUNALE di PARMA, del
14/08/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45255/14
Motivi della decisione
Giuseppe MILETTA ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicato decreto di
archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Parma il 14.8.2010 nei confronti di
BELLINI Nicola in relazione all’ art. 372 c.p..
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta assenza di
legittimazione del ricorrente a proporre opposizione all’archiviazione; si sollecita,
inoltre, la eccezione di costituzionalità dell’art. 372 c.p. rispetto all’art. 24 Cost.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato trattandosi
di reato che ha come parte offesa solo lo Stato ( v. ex multis Sez. VI n. 15200 del
5.4.2011, De Angelis, rv 250038) e manifestamente infondata è la prospettata
incostituzionalità della norma rispetto al bene tutelato dalla fattispecie
incriminatrice.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00
(mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4.6.2015
laddove non prevede che il danneggiato dal reato sia solo lo Stato.