Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29643 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29643 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 3599/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/septlfe le conclusioni del PG Dott.
Tjz..trfo-el: 024 Le, e-kèL’e ,°0
)

Udit i difensor

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Attanasio Alessio ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe con
il quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso
proposto avverso il decreto del Tribunale medesimo dell’11.3.2015, con il quale é
stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, non risultando notificato dal ricorrente l’atto all’ufficio finanziario, parte
necessaria del procedimento.

fatto che egli aveva notificato il ricorso attraverso l’ufficio matricola dell’istituto
di Ascoli Piceno, ove si trovava ristretto al tempo, come già rappresentato al
Magistrato di sorveglianza di Sassari e non considerato nel provvedimento qui
impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che in
tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l’opposizione dell’interessato
avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione sia stata tempestivamente
depositata presso il giudice “ad quem”, ma non notificata alla Direzione
Regionale delle Entrate a cura dell’instante, non si configura – in difetto di una
espressa previsione di legge in tal senso – l’inammissibilità del gravame. Lungi
dal poter pronunciare la statuizione conclusiva, il giudice deve disporre la rituale
notifica del ricorso all’amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del
ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (in tal senso Sez.
4, n. 44916 del 10/12/2010 – dep. 21/12/2010, Stivaletti e altro, Rv. 249066).
Il provvedimento impugnato non è conforme al principio testé rammentato.
Va quindi disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/4/2016.

2. Con il ricorso per cassazione l’Attanasio si duole che sia stato travisato il

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