Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29643 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29643 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGAN LORIS N. IL 10/06/1965
avverso la sentenza n. 6374/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

45253/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PAGAN Loris ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Monza in data 10.2.2010,
appellata dall’imputato, che ha riconosciuto l’imputato responsabile in ordine ai reati di cui all’
art. 337 c.p. condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione
correttamente e puntualmente resa dalla Corte di merito in ordine piena sussistenza
dell’elemento psicologico doloso in capo all’imputato nello specifico momento in cui aveva
posto in essere le violenze e le minacce ai danni dei pp.uu. intervenuti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell’ art. 192 c.p.p. in ordine alla
dedotta mancata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rispetto al pur riconosciuto
stato confusionale e di scarsa lucidità dello stesso imputato.

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