Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29642 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29642 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UDOROVIC ERCOLE N. IL 25/05/1970
avverso la sentenza n. 5657/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45244/14
Motivi della decisione
L’imputato UDOROVIC Ercole ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
14.3.2011, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui agli artt.
337,582,585 c.p. e 189 comma 6 C.d.S. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto in tema di impedimento
a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’ imputato – detenuto per altra
causa – allorché tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l’ imputato,
pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che
l’impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresistibilità dell’ostacolo e
la prova che l’interessato ha tenuto un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo
(Sez. 4, n. 40292 del 12/10/2006 Rv. 235418 Lo Staino).
Nella specie non risulta né che lo stato di detenzione risultasse in atti né che l’imputato o il suo
difensore, presente all’udienza, si siano attivati al riguardo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione della ordinanza dichiarativa
della contumacia, risultando l’imputato detenuto per altra causa alla data di notifica del decreto
di citazione in appello avvenuta ai sensi dell’art. 157, comma 8bis, c.p.p.. cosicchè in presenza
di impedimento a comparire, doveva disporsi il rinvio dell’udienza e la rinnovazione dell’avviso
all’imputato.

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