Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29641 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29641 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUTA FRANCESCO N. IL 12/02/1966
avverso l’ordinanza n. 1351/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
12/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
le>etsentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi djeior Avv.;

PeeeQW6..<2 , Data Udienza: 16/02/2016 Ritenuto in fatto Ruta Francesco, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 12.11.2015 con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP con ordinanza in data 9.10.015, in quanto gravemente indiziato di aver partecipato, col ruolo di capo e di organizzatore, ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante in Come emerso dall'ordinanza impugnata e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare, il procedimento penale ha tratto origine dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, attraverso le quali è stato possibile ricostruire l'organigramma e le altre caratteristiche del sodalizio criminoso; si trattava di una struttura complessa, al vertice della quale erano i cd. "soci", ossia i promotori e gli organizzatori, che si articolava in distinti sottogruppi, dette anche "squadre" composti dai cd "operai, ovvero pusher incaricati di spacciare la sostanza stupefacente nelle diverse zone di operatività della organizzazione. L'inserimento del Ruta Francesco nel sodalizio e il ruolo svolto all'interno di esso sono emersi dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Piarulli Riccardo, che gestiva una propria squadra di spaccio operante in zona contigua a quella di appartenenza del gruppo capeggiato dal Notarpietro e dal coindagato Porro Vincenzo. Piarulli ha riferito di vari gruppi operanti nella zona di Trani sotto la direzione di Grinier Filippo, fra cui quello capeggiato da Notarpietro Vincenzo del quale faceva parte anche Ruta Francesco, entrato come "operaio" e successivamente divenuto "socio" col compito assegnatogli di gestire materialmente la squadra, perché, non essendo sottoposto a misure di prevenzione speciale, a differenza degli altri soci, poteva stare fuori anche la notte, non avendo obblighi di rientro serali. La contiguità territoriale fra le zone di spaccio gli aveva consentito di conoscere personalmente il gruppo cui apparteneva il Ruta, i singoli ruoli e le modalità operative ed anche grazie alle indicazioni dei componenti della squadra passati dal gruppo di Notarpietro a quello del Piarulli, fra cui Penna Pasquale. Porro Vincenzo ha riferito di essere stato direttamente contattato dal Ruta Francesco, tramite Penna Pasquale, essendo in cerca di una "staffetta che lavorasse per suo conto" nella piazza di Trani. Ruta si era poi recato personalmente a casa del Porro e, al termine della giornata di lavoro, gli aveva consegnato il corrispettivo di euro 100,00. Anche Porro confermava il ruolo di Ruta di gestione della squadra di spaccio, di raccolta a fine giornata del provento dello spaccio della cessioni e di pagamento dei pusher. A sostegno del ricorso la difesa del Ruta ha dedotto i seguenti motivi: Andria, Trani e Bisceglie fra il 2008 e il 2014. 1) inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309 co 10 c.p.p., non essendo stato trasmesso al Tribunale del riesame il verbale delle dichiarazioni accusatorie di Porro Vincenzo, costituente uno degli atti su si fonda la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza applicativa. Assume in proposito la difesa, che, tempestivamente sollevata l'eccezione all'udienza davanti al Tribunale del Riesame, i giudici l' hanno respinta ritenendo che il verbale dell'interrogatorio del Porro fosse stato trasmesso, individuandolo nell'allegato n. 2 alla allegato, che invece, secondo la difesa, non contiene il verbale delle dichiarazioni del Porro, bensì il provvedimento di applicazione della misura della prevenzione speciale a carico del Notarpietro. I giudici si sarebbero limitati a riportare la dicitura del richiamo del predetto verbale come indicato nell'informativa di reato senza controllare l'effettivo contenuto di quell'allegato. Né la mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio del Porro può, ad avviso della difesa, ritenersi surrogata dal parziale contenuto di esso riportato nella richiesta di emissione della misura e nelle ordinanza cautelare ("da pag 36 a pag 44 verb) avendo la difesa diritto di esaminare l'intero atto. 2) illogicità della motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Lamenta la difesa vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente Ruta per aver i giudici del riesame desunto tali elementi indiziari dalle dichiarazioni accusatorie del Piarulli, la cui attendibilità è stata fondata sul riscontro costituito dalle dichiarazioni del Porro, senza considerare la inidoneità di queste ultime dichiarazioni. E difatti al capo s) della rubrica era stata contestata la partecipazione del predetto Porro ad un episodio di spaccio, desunta dalla richiesta fattagli dal Ruta di fare la staffetta nella piazza di Trani, circostanza rivelata dallo stesso Porro agli inquirenti. il GIP non ha accolto la richiesta di misura cautelare nei confronti del Porro ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tale episodio; da tale epilogo desume la difesa la inidoneità delle dichiarazioni accusatorie di Porro a fare da riscontro a quelle del Piarulli. Lamenta altresì il difensore, sempre con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, vizio di motivazione in ordine alla esatta individuazione del Ruta da parte del collaborante di giustizia Piarulli, in difetto del riconoscimento fotografico, atto omesso dagli inquirenti, evidenziando in proposito che nel corso di due interrogatori del 10.5 e 15. 5 2013, egli ha chiamato il Ruta col nome di Michele, e non di Francesco, erronea indicazione del nome di battesimo che mal si concilia con l'affermazione fatta dal medesimo di conoscere bene lui e i suoi due fratelli sin da quando erano piccoli. Motivi della decisione 2 comunicazione notizia di reato 212/58 -2013 del Nucleo operativo CC di Andria , foglio 271 ss, Il ricorso è infondato. Quanto alla eccezione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309 co 10 c.p.p., per mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni accusatorie del coindagato Porro, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che la mancata o tardiva trasmissione non determina di per sé sola la inefficacia della misura cautelare, dovendosi valutare l'incidenza dell'atto mancante ai fini dell'accertamento della gravità indiziaria. reali, hanno affermato che "in tema di misure cautelari, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Cc. Rv. 239699) In definitiva, l'inefficacia della misura in conseguenza della mancata o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di un atto dell'attività di indagine su cui si fonda il provvedimento cautelare, è subordinata alla valutazione della rilevanza dell'atto stesso ai fini della valutazione del quadro indiziario. E la verifica di tale rilevanza deve essere compiuta mediante la cd "prova di resistenza", ossia accertando se le residue risultanze, nonostante l'eliminazione di quella non utilizzabile, siano sufficiente a giustificare la decisione assunta dal giudice della cautela. (sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014. Rv. 259452, sez 2 n. 15077 del 27/02/2007 Rv. 236460). Occorre a tali fine che il ricorrente che lamenti la inutilizzabilità dell'atto per tradiva o omessa trasmissione al tribunale del riesame, deduca, con specifico motivo, la sua rilevanza e 1"incidenza della sua eventuale eliminazione ai fini della prova di resistenza ovvero per consentire di valutare se le residue risultanze siano idonee a fondare lo stesso provvedimento. Spetta al ricorrente che lamenti la inutilizzabilità dell'atto per tardiva o omessa trasmissione al tribunale del riesame, dedurre la sua rilevanza decisiva ai fini del provvedimento cautelare proprio in relazione alla prova di resistenza ovvero alla verifica che, anche senza tale elemento, l'ordinanza cautelare è sufficientemente suffragata e sorretta dalle altre risultanze acquisite nel corso delle indagini e poste a fondamento di essa. Tale onere è posto a pena di inammissibilità del ricorso, per specificità, in ripetute pronunce di legittimità secondo le quali: "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente 3 Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, sia pure con riferimento alla misure cautelari diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262011 Orbene, tale onere di allegazione non risulta essere stato compiuto dal ricorrente il quale ha omesso di precisare in modo compiuto la rilevanza delle dichiarazioni accusatorie il cui verbale non è stato trasmesso ai fini della valutazione del gravità indiziaria. di quelle del collaboratore di giustizia Piarulli con le quali viene accusato il Ruta; in realtà, al di là delle dichiarazioni accusatorie del Piarulli, ben altri elementi sono stati posti a fondamento del quadro indiziario a carico del ricorrente Ruta, costituiti dall'essere stato il predetto sorpreso dalla PG in possesso di gr. 59 di cocaina e di una ricetrasmittente, dunque nell'atto di effettuare una cessione della sostanza. E comunque, per completezza motivazionale si rileva che questione sollevata dalla difesa del ricorrente si diversifica dall'ipotesi di assoluta mancanza degli elementi a carico dell'indagato per effetto della mancata trasmissione dell'atto in quanto il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di Porro è riportato in modo testuale sia nella richiesta di misura cautelare sia nell'ordinanza applicativa della misura. Quanto al secondo motivo concernente vizio di motivazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, occorre rammentare quali sono i limiti del sindacato di legittimità in materia. Le Sezioni Unite, con ripetute pronunce, hanno delimitato l'ambito di intervento della Corte di legittimità stabilendo che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza di gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass SU 22.3.2000 n11, conforme Sez. 4, Sentenza n. 22500 03/05/2007, SU n.16 1996 RV. 203621, n.6402 1997 RV 207944) L'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi., trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Da ciò discende che, nella 4 Il difensore si è limitato a sostenere che le dichiarazione del Porro costituiscono l'unico riscontro specifica materia in esame, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza ex art. 273 comma primo c.p.p.o delle esigenze cautelari ex art 274 c.p.p. che hanno legittimato l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata. Il controllo della Corte Suprema, infatti, dall'ordinanza del tribunale. (Sez. 4, Ordinanza n. 1360 06/10/1994 Cc. dep. 16/11/1994 Rv. 200198, Sez. 4, 03/05/200708/06/2007 rv. 237012, .sez 6, 08/03/2012 -22/03/2012 Rv. 252178, Cass sez III 13022/12)". Fatta questa premessa, rileva il collegio che l'ordinanza impugnata contiene una esaustiva congrua motivazione, esente da censure logiche e giuridiche, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A tale riguardo i giudici del riesame hanno posto in evidenza che il Ruta è stato arrestato il 7.5.011 perché trovato in possesso di 49 dosi di cocaina e della somma di euro 945,00 e che tale episodio per il quale il predetto è stato già giudicato si inserisce pienamente nell'attività svolta dalla organizzazione criminose la cui partecipazione è contestata al Ruta con il presente procedimento. A tale arresto si aggiungono le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Piarulli e Porro che hanno descritto in modo particolareggiato la genesi del sodalizio criminale di cui faceva parte il Ruta, la struttura gerarchica, i ruoli, in particolare quello svolto dal predetto e le molteplici attività di cui si occupava nell'ambito della organizzazione, i canali di approvvigionamento, i mezzi di cui l'associazione disponeva e i fiorenti incassi derivanti dallo spaccio.. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 co 1 ter disp. att c.p..p. Così deciso in camera di consiglio il 16.2.016 deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati

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