Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29641 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29641 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRUTTALDO VITTORIO N. IL 04/11/1986
avverso la sentenza n. 15784/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45223/14

Motivi della decisione
L’imputato FRUTTALDO Vittorio ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 2.5.2013,
appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui agli artt.
337,582,585 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce carenza di valutazione in ordine alla mancata riduzione della pena in
relazione alle circostanze non allarmanti del caso.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorso è inammissibile perché
del tutto generico ed in fatto rispetto alla specifica
motivazione resa al riguardo dalla stessa sentenza con la quale non si confronta in alcun modo.

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