Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29640 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29640 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBARDELLA LUIGI N. IL 25/01/1958
avverso la sentenza n. 4429/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45170/14
Motivi della decisione
L’imputato GAMBARDELLA Luigi ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
10.3.2009, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui all’ art.
385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico il primo motivo che non si perita neanche
di individuare – in assenza di qualsiasi indicazione a proposito nella sentenza impugnata quale causa di giustificazione sarebbe stata dedotta dalla difesa. Del pari generico ed in fatto è
il secondo motivo rispetto alla specifica motivazione resa al riguardo dalla stessa sentenza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorrente deduce vizio di legge in ordine alla affermazione di responsabilità rispetto alla
deduzione difensiva secondo la quale l’imputato aveva commesso il fatto in presenza di una
causa di giustificazione; nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione
della attenuanti generiche rispetto alla gravità del fatto ed alle condizioni oggettive e
soggettive che avevano determinato la condotta.