Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2964 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2964 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MULO LUCA SANTO N. IL 21/12/1982
avverso la sentenza n. 105/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 25.11.2013 il Tribunale dì Catania, in composizione monocratica,
condannava Di Mulo Luca Santo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena (sospesa alte condizioni di legge) di curo 2.000,00 di ammenda per
i reati di cui agli artt.134 e 159 lett.c) D.L.vo n.81/2008 (capo a) e 168, comma 2
lett.d) e 170 comma 1 lett.a) D.L.vo 81/2008 (capo b), unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, chiedendo di essere
mandato assolto, eccependo la prescrizione ed, infine, lamentando la mancata
concessione del beneficio della non menzione.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’impugnazione veniva qualificata come ricorso per cassazione
e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Il ricorso (così qualificata l’impugnazione) è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale ha, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ritenuto, sulla
base delle risultanze processuali, ed in particolare della testimonianza di Spampinato
Roberto, che, come emerso dall’ispezione eseguita il 16.1.2009, nei cantiere non era
stato effettuato il piano d’uso e montaggio delle impalcature e che per due lavoratori
non era stata effettuata la visita medica.
2.2) Con l’impugnazione si intendeva proporre appello avverso la sentenza del
Tribunale e, quindi, si chiedeva un riesame del merito della vicenda processuale.
L’art. 568 comma 5 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere
dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di
impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina,
però, una modificazione per così dire “funzionale” dell’impugnazione, altrimenti si
attribuirebbe sostanzialmente alla parte !a possibilità di appellare sentenze ritenute

dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi
sempre quelli del ricorso ex art.606 c.p.p.
2.3) Essendo la permanenza dei reati cessata con l’adempimento delle prescrizioni
imposte, non era certo maturata, al momento della emissione della sentenza
(25.11.2013), il termine massimo di prescrizione di anni cinque (a non diverse
conclusioni si perverrebbe, peraltro, anche a voler tener conto della data di
accertamento del 16.1.2009).
2.4) Infine, quanto al beneficio della non menzione, dal verbale di udienza non risulta
che vi sia stata alcuna richiesta, in proposito, in sede di conclusioni.
2.5) li ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

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OSSERVA

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma i! 13 novembre 2015

resit te

Il Consigliere est.

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