Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29638 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29638 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Gabriele Alessandro, nato il 18/01/1968

avverso la sentenza n. 5292/2013 del 12/05/2015 della Corte di appello di
Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità;
udito il difensore, avv. Clemente Riva, quale sostituto dell’avv. Gian Franco
Fontaine Panciatichi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città, ad esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato Di Gabriele Alessandro colpevole del reato di guida
in stato di ebbrezza in ora notturna (tasso alcolemico 0,85 g/I alla prima prova e
0,89 g/I alla seconda prova), commesso in Monzuno il 6 maggio 2012.

punto di giudizio di affermazione di penale responsabilità e in punto di mancata
conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità.
Sotto il primo profilo, deduce che la Corte, pur riconoscendo la patologia del
reflusso gastroesofageo da lui lamentata, ne ha escluso l’influenza sull’esito degli
accertamenti svolti mediante etilometro con un percorso argomentativo contorto
ed illogico.
Sotto il secondo profilo, si lamenta che la Corte non ha accolto la richiesta di
conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità, che era stata avanzata
nell’atto di appello, sull’erroneo presupposto che fosse tardiva.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, entrambi i giudici di merito
hanno adeguatamente motivato in punto di irrilevanza della patologia dichiarata
dall’odierno ricorrente (che è stato fermato per un controllo alle 2.40 del 6
maggio 2012 mentre era alla guida dell’auto in stato evidente di alterazione
psico fisica).
Invero, il Giudice dell’abbreviato, nel dar atto che dalla documentazione
medica prodotta risultava attestata l’ernia iatale dichiarata dall’imputato, ha
tuttavia aggiunto che non sussisteva in atti alcun elemento indicativo del fatto
che detta patologia aveva influito sull’accertamento (che era stato validamente
effettuato). Ciò in quanto dalla predetta documentazione risultava una patologia
tutto al più idonea a ritardare i processi digestivi o a provocare reflussi grastici,
ma non anche in grado di incidere sulla presenza di alcol a livello ematico
(circostanza questa sulla quale si basa, come è noto, l’accertamento con
alcoltest, tramite la verifica di espirazione polmonare).
Il suddetto ordine di considerazioni è stato ribadito dalla Corte territoriale, la
quale, nel sottolineare che l’imputato era stato fermato in orario lontano dai
pasti, ha precisato che il reflusso gastroesofageo comporta una maggiore
difficoltà e lentezza nella digestione e, quindi, nello smaltimento dell’alcol. Per
effetto di detta maggiore difficoltà e lentezza, ha aggiunto la Corte, nella cavità

2

2.Ricorre l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in

orale e nel tratto esofageo i gas ed i vapori dell’alcol possono permanere più a
lungo, ma non possono giungere ad essere alterati: nel giro di qualche decina di
minuti la situazione si normalizza come per qualsiasi altro soggetto non portatore
della patologia in esame. Tanto doveva essere avvenuto anche nel caso di
specie, nel quale il controllo era intervenuto diverse ore dopo l’orario della cena
(e nulla sul punto era stato dichiarato dall’interessato in sede di verbale di
accertamenti urgenti).
Il complesso motivazionale che precede – in quanto esente da vizi logici o

4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Invero – premesso che il richiedente ha formulato in sede di atto di appello
la richiesta di conversione della pena inflitta in lavori di pubblica utilità ex art.
186 comma 9 – detta richiesta non può ritenersi tardiva.
Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell’imputato ma richiede
soltanto la “non opposizione”; essa può dunque essere frutto di una iniziativa
officiosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione
delle ragioni del mancato esercizio di tale potere; in alcun modo la norma
stabilisce che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo
grado. È dunque consentito all’imputato di sollecitare l’applicazione della
sanzione sostituiva direttamente al giudice di appello ed in tal senso la decisione
impugnata si rivela erronea (cfr. Sez. 4, sent. n. 31226 del 06703/2015, De
Agostini Sergio, Rv. Rv. 264317).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla questione concernente la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame
sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/06/20

giuridici – è insindacabile nella presente sede di legittimità.

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