Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29637 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29637 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Caliandro Luigi Paolo, nato a Martina Franca il 02.04.1937
avverso la sentenza 768 della Corte d’appello di Milano, 4a sezione penale,
del 4.2.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Alessandra Stefano, che ha insistito per

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Data Udienza: 30/04/2014

l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data, la Corte di appello di Milano , confermava la sentenza
di condanna del Tribunale della stessa città , in data 17.11.2011 , nei confronti
di Caliandro Luigi Paolo ,rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed €.
seguito riportato,avendo dichiarato prescritto il reato per taluni episodi.
Del reato di cui agli artt 110, 81 cpv, 640 bis c.p. perché, in concorso tra loro e
ognuno nelle rispettive qualità
NIGRO COSMA DAMIANO con funzioni di rappresentante e gestore di fatto del
circolo culturale QUINTO CASTELLI
CALIANDRO LUIGI legale rappresentantee gestore di fatto del circolo culturale
NIGRO GIUSEPPE fratello di Nigro Cosma Damiano, legale rappresentante del
circolo culturale QUINTO CASTELLI e responsabile dell’amministrazione dei progetti
SARCHI ALIDA .moglie di Nigro Giuseppe e stretta collaboratrice, destinataria di diversi
incarichi fittizi;
NIGRO ANNA figlia di Nigro Cosma Damiano e stretta collaboratrice, destinataria di
diversi incarichi fittizi
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attraverso l’ente
AEFFE ente di formazione beneficiavano di finanziamenti comunitari erogati tramite la
Regione Lombardia, ammesso al finanziamento per n.16 progetti approvati,
inducendo in errore i funzionari della Regione stessa sull’esistenza, sulla regolarità e
sulla reale consistenza dei costi sostenuti in relazione ai corsi di formazione, si
procuravano un ingiusto profitto, con pari danno per gli Enti pubblici persone offese,
pari a curo 200.112.05.
Ed in particolare con riferimento ai seguenti nove progetti sottoposti a controllo:
1.
62794 denominato “Operatore A.S’..A.”.
2.
147384 denominato “Programmatore Java” euro90.190,48,
3.
148805 denominato “Operatore Socio Sanitario “.euro 19.931.37._148807
denominato “Operatore Socio Sanitario” euro 19.931,87.
5. 149526 denominato “Operatore Socio Sanitario”. euro 17.147.87.
6. 238461 denominato “Operatore Socio Sanitario “.euro 10.260,00.
7. 238549 denominato “Operatore Socio Sanitario” euro 10.260,00._
8.233553 denominato “Operatore Socio Sanitario” euro 10.260.00.
9. ‘24017 denominato “Corso di specializzazione post-laurea in Europrogettazione”. Euro
14,364,56.
Fatto commesso con i seguenti artifici e raggiri:
simulando l’effettuazione delle selezioni degli allievi per l’ammissione ai corsi;
compilando falsi elenchi nei registri didattici e delle presenze;
compilando falsi verbali
facendo figurare come docenti soggetti che non avevano nessuna competenza
tecnica nella specifica materia di insegnamento;
attestando falsamente la retribuzione di insegnanti e tutor che in realtà non avevano
prestato la propria opera professionale.
In Pavia ,fra il 2002 ed il 2005

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
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80,00 di multa per il reato di truffa continuata in danno dell’ente pubblico,di

difensore di fiducia, deducendo la violazione dell’articolo 606 comma 1 lett. b)
cod.proc.pen. in relazione all’art. 43 c.p. attesa l’erronea interpretazione ed
applicazione di tale articolo nel configurare il dolo eventuale in capo al
Caliandro e l’assenza di idonea motivazione in merito a tale configurazione.
Lamenta il ricorrente che l’ipotesi del dolo eventuale ,richiede una particolare
indagine sull’elemento della volizione , che non può mancare per il configurarsi
dell’elemento soggettivo ,indagine che è mancata nella motivazione della Corte
quando ha affermato che l’imputato, coordinando i corsi, doveva
necessariamente accorgersi delle false attestazioni rilasciate da persone
estranee alla compagine gestionale. Così facendo ha riconnesso il dolo ad
elementi di semplice negligenza dell’attività propria di responsabile dell’ente
che rappresentava. La Corte, comunque, ha omesso di esaminare puntualmente
la censura in punto di dolo eventuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Come lo stesso ricorrente evidenzia, il giudice di primo grado, ha motivato
ampiamente e correttamente sui profili dell’elemento soggettivo nella condotta
ascritta all’imputato,individuando il dolo nell’aver voluto certificare ,con la
propria sottoscrizione, i documenti che consentivano di conseguire il profitto. La
Corte ha aderito a tale valutazione non solo richiamando la specifica
motivazione del Tribunale ma anche affermando che è pacifico che “( Caliandro

) abbia avallato e per lungo arco temporale, continuando a certificare le spese e
beneficiando di compensi

non

legittimamente rendicontati.” (

pag. 8)

aggiungendo,subito dopo che sicuramente egli non si era occupato
dell’elaborazione del materiale didattico, voce di spesa che pure gli era stata
liquidata, così individuando puntualmente l’apporto oggettivo e soggettivo della
condotta dell’imputato alla schema truffaldino, da altri architettato.
2.2 Alla luce delle puntuali precisazioni formulate dalla Corte il motivo di
doglianza si appalesa privo di fondamento e del tutto generico e pretestuoso: di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
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Tribunale,infatti, ha riconnesso l’elemento soggettivo ad un semplice sospetto

al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa,
si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così dciso Jn 112om

30 aprile 2014

P.Q.M.

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