Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29637 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29637 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tarchiani Daniele, nato il 09/02/1964

avverso la sentenza n. 617/2014 del 02/03/2015 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maurizio Milani, per il ricorrente, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Firenze ha dichiarato Tarchiani Daniele colpevole del reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica e di guida in stato di alterazione da assunzione di
stupefacenti, entrambi commessi a Bagno a Ripoli il 29 giugno 2010 ed entrambi
aggravati dall’avere causato un incidente, essendo all’imputato stato rilevato un
tasso alcolemico pari a 2,40 g/I e l’assunzione di cocaina.

131 bis c.p, entrata in vigore il 2 aprile 2015 (e, dunque, successivamente al
giudizio dinanzi alla Corte di appello di Firenze, svoltosi in data 12 marzo 2015) e
facendo comunque presente che in data 29 giugno 2015 è intervenuta la
prescrizione del reato.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato
inammissibile.
Invero, la Corte di appello, nel disattendere la richiesta di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della causazione di un sinistro
stradale, ha messo in evidenza la particolare gravità del fatto, anche tenuto
conto del percorso di disintossicazione successivamente svolto dall’odierno
ricorrente: questi, invero, si era posto alla guida del veicolo, in orario notturno,
dopo aver assunto in dosi elevate sia sostanze alcoliche che sostanze
stupefacenti, versando in un tale stato di alterazione da perdere completamente
il controllo del mezzo e provocare un sinistro stradale, tenendo quindi una
condotta gravemente pericolosa, oltre che per se stesso, anche per gli altri utenti
della strada.
4.La dichiarata inammissibilità è preclusiva rispetto al rilievo del fatto che il
termine massimo di 5 anni, utile per la prescrizione dei reati per i quali si è
proceduto, si è realizzato in data 29 giugno 2015 (e, quindi, successivamente
alla sentenza della Corte di appello del 2 marzo 2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/06/2016

2.Ricorre l’imputato chiedendo applicarsi la causa di non punibilità ex art.

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