Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29636 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29636 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 21/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO PRESTI PIETRO N. IL 16/11/1990
avverso la sentenza n. 128/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
28/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale’ persona del Dott.
che ha concluso per .//
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Udito, per jj5arte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pietro Lo Presti, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale lo stesso era stato condannato
alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall’art. 116 del Codice della
Strada (guida senza patente), commesso in Palermo il 16 ottobre 2010; per
l’esattezza l’impugnazione, proposta inizialmente come appello avanti la Corte
d’appello di Palermo, é stata dichiarata inammissibile da quest’ultima, con

2. Nel ricorso, l’esponente postula, quale primo motivo, l’annullamento della
sentenza di condanna, non essendo comprovato che il Lo Presti fosse alla guida
dell’autovettura e, quale secondo motivo, il riconoscimento della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto; con motivo aggiunto poi il Lo Presti
chiede dichiararsi l’aboliti° criminis.

3. Quest’ultima perorazione é fondata. Si é infatti in presenza di altra e
diversa causa di immediato proscioglimento del ricorrente.
Ed invero, va rilevato che il fatto non é più previsto dalla legge come reato,
per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio
scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
quali é prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Poiché nella specie non
ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva
(pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione
reitaria del fatto contestato.
E’ appena il caso di osservare che l’assoluzione perché il fatto non é previsto
dalla legge come reato dovrebbe in ogni caso considerarsi più favorevole, e
dunque prevalente, quand’anche fosse riconosciuta l’invocata causa di non
punibilità ex art. 131-bis cod.pen., in quanto quest’ultima, a differenza della
prima, lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica
(arg. ex Sez. 3, Sentenza n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).
Va altresì rilevato che, avuto riguardo al

tempus commissi delicti e

all’assenza di fatti sospensivi, il reato sarebbe comunque prescritto entro il
termine dei 90 giorni successivi all’entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo n. 8/2016; in relazione a ciò, giova tenere presente che, secondo la
giurisprudenza apicale della Corte, la questione concernente l’aboliti° críminis é
pregiudiziale rispetto a quella – esaminabile in assenza di cause di
inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa all’estinzione del reato per
2

trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv.
239400).

4. Pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per essere il
fatto non più previsto dalla legge come reato.
In siffatta ipotesi, secondo le regole generali, il giudice non ha l’obbligo di
trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito
amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme

689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel
caso in esame l’art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Poiché però, come detto, i termini di prescrizione del reato risultano
interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo,
trova applicazione la statuizione di cui all’art. 9, comma 1, del decreto stesso, in
base alla quale la trasmissione degli atti alla competente autorità prefettizia é
dovuta “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data”.
Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non é previsto
dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n.

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