Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29636 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29636 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANCORA EGIDIO N. IL 27/04/1944 parte offesa nel procedimento
c/
ALTAVILLA LORENZO N. IL 11/08/1950
avverso il decreto n. 3154/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45089/14
Motivi della decisione
ANCORA Egidio ricorre personalmente contro l’indicato decreto di archiviazione
emesso dal GIP del Tribunale di Taranto in data 1.4.2014 nei confronti di
ALTAVILLA Lorenzo in relazione agli artt. 368 e 372 c.p..
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 384 c.p. e vizio della motivazione
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione in
quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione deve
essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori ( Sez. VI n. 7956 del 5.2.2010, Pelegatta, rv 246140), a nulla
rilevando la autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00
(mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4.6.2015
in relazione alla ritenuta sussistenza della predetta causa di non punibilità.