Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29635 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29635 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
CAVALIERE Roberto, nato a Foggia il 12/03/1990
avverso la sentenza n.1830/2015 del 01/06/2015, della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.1830/2015 del 01/06/2015, la Corte di Appello di
Bari dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.,
l’appello proposto dal Cavaliere Roberto avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia che lo dichiarava colpevole dei reati ascrittigli e, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata al capo B), lo condannava alla pena
di un anni 1 di reclusione per il reato di cui al capo B) ed alla pena di C 4.000,00

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.
1.1. Il Cavaliere era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di
Foggia per rispondere dei reati di cui:
capo A): all’art. 116, comma 13, D.L.gs. 285/92;
capo B): all’art. 186, comma 7, D.L.gs. 285/92.

2. Avverso tale sentenza di appello, propone ricorso per cassazione
Cavaliere Roberto, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il
disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla nullità
conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da
sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore;
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata
assoluzione dell’imputato. Deduce che il Primo giudice non ha assolutamente
valutato la circostanza che il valore del tasso alcolemico era staccato e scollegato
ad altri elementi, quali le modalità di guida, ovvero eventuali e presunte
violazioni alle norme del codice della strada che avrebbero confermato,

ab

externo, la ipotesi accusatoria;
III)

violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata

concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla

di ammenda per la contravvenzione di cui al capo A), applicando la sanzione

aggravante di cui al comma 2-sexies dell’art. 186 C.d.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è del tutto inammissibile.

4. I motivi che dovrebbero sorreggerlo sono del tutto avulsi sia dalla
pronuncia di inammissibilità contenuta nella sentenza della Corte territoriale sia
dai capi d’imputazione.

2

M

4.1. Del resto, a norma dell’art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso è
anche inammissibile poiché proposto per violazioni di legge non dedotte con i
motivi di appello.

5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale

una somma che si stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 21/06/2016

sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di

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