Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29635 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29635 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CESARIO ALBERTO N. IL 06/07/1976
avverso la sentenza n. 127/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
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RG 45054/14
Motivi della decisione
L’imputato CESARIO Alberto ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Lecce sez. dist. di Taranto che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale
in data 23.11.2011, appellata dall’imputato, confermando la responsabilità del predetto in
ordine al reato di cui all’art. 385 c.p. e la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità per la mancanza di nesso logico tra reato e motivazione della condanna.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alla puntuale motivazione resa
dalla Corte sulla responsabilità dell’imputato, con la quale il ricorso non si confronta.