Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29634 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29634 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARA VIGNA ALFIO ROSARIO N. IL 03/10/1976
avverso la sentenza n. 927/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale • persona del Dott. 4 .«..to
che ha concluso per i
C..• Lc.:xv:o zg,411-7 oyea,

te4-4t evi,’ ;C eadoto t

twri

v/

ícs hl.

Udito, pe la parte civile, l’Avv
UditAlifensoiAvv.

Moro, et,, .24

Data Udienza: 21/06/2016

Ce»

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 29 maggio 2015, la Corte d’appello di Catania
confermava la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Catania il
9 novembre 2012 nei confronti di Alfio Rosario Maravigna in relazione al reato a
lui ascritto ex art. 186, comma 7, Codice della Strada, da lui commesso in
Catania il 19 settembre 2010, per avere lo stesso, dopo essere stato fermato
mentre era alla guida di un’autovettura, rifiutato di sottoporsi ad accertamento

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Maravigna, deducendo con un primo
atto due motivi di doglianza, e con un secondo atto un ulteriore motivo.
2.1. Il primo dei detti motivi é teso a lamentare violazione di legge per
erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., ossia della causa di non punibilità
della particolare tenuità del fatto: l’esponente censura la decisione di rigetto
della Corte etnea, che ha ritenuto che l’istituto non potesse essere applicato al
reato contestato, essendo lo stesso a condotta vincolata. Ciò non é corretto, in
primo luogo perché tale ragione non rientra fra le ipotesi previste dalla legge ai
fini dell’esclusione della causa di non punibilità in esame, e poi per l’omessa
valutazione complessiva, da parte della Corte, del comportamento
successivamente tenuto dall’imputato, che dimostra l’occasionalità della
violazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in
merito al rigetto della richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità,
laddove esso é motivato dalla Corte di merito in base al fatto che il ricorrente
sarebbe gravato da precedenti penali, circostanza non vera essendo lo stesso
incensurato, tanto da avere beneficiato della pena sospesa.

3. Con motivo aggiunto il ricorrente denuncia violazione di legge in
riferimento al mancato avvertimento al Maravigna, da parte della polizia
giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento
dell’accertamento etilornetrico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze.
Con recente decisione risolutiva di un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni
Unite hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., é compatibile con il reato di rifiuto di
2

alcolimetrico.

sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, cod.
strada (Sez. U, n. 13682/2016 del 25/02/2016, Coccimiglio, non massimata).
L’assunto del consesso apicale si fonda sulla considerazione che, «essendo in
considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà
tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità
della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del
nuovo istituto»; di tal che «l’illecito di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada
sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcolimetrica volta all’accertamento

articolo. In conseguenza, la lettura della ratio e dello sfondo di tutela che
presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si
confrontasse con l’intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno é
punito con le sanzioni previste dall’altro. In breve, il comma 7 non punisce una
mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida
indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui
accertamento é disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce
solitamente la deliberata elusione».
Ciò posto, va osservato che nella specie non ricorre alcuno degli elementi
ostativi previsti dall’art. 131-bis qod.pen. ai fini della configurabilità della causa
di non punibilità in esame. Va aggiunto che nella specie, come del resto
evidenziato nella stessa sentenza impugnata, la pena é stata applicata in misura
prossima al minimo edittale (considerata la diminuente del rito abbreviato
prescelto) ed é stato altresì riconosciuto il beneficio di cui all’art. 163 cod.pen.;
fra l’altro, avanti la Corte territoriale, alla richiesta di applicazione della causa di
non punibilità si era anche associato il Procuratore generale.
Oltre a ciò, dalla sentenza impugnata non si evincono particolari
atteggiamenti antecedenti o successivi da parte dell’imputato, tali da connotarne
di disvalore non minimale la condotta: il riferimento alla descrizione del
comportamento complessivo dell’odierno ricorrente nel verbale di
contravvenzione appare assolutamente vago e di stile; il rimprovero espresso
dalla Corte di merito circa l’assenza di giustificazioni alla condotta stessa é privo
di rilievo, essendo l’assenza di giustificazioni intrinseca al comportamento
censurato; e la presenza di precedenti penali é smentita dal certificato del
Casellario giudiziario relativo al Maravigna, che risulta incensurato.

2. A fronte di quanto fin qui detto, peraltro, va constatato che il reato per
cui si procede é estinto per maturata prescrizione.
Al riguardo, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità
formatasi sul punto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
3

della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso

prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che
scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il
secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica
(Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).

3. Ne consegue che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, per

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

essere il reato estinto per prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA