Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29634 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29634 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATAPANO NICOLA N. IL 21/04/1976
avverso la sentenza n. 974/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 45034/14
Motivi della decisione
L’imputato CATAPANO Nicola ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce sez. dist. di Taranto che, qualificato il fatto ascritto ai sensi dell’art.
388 comma 4 c.p., ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 29.6.2011,
appellata dall’imputato, confermando la responsabilità del predetto e la pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico rispetto alle sole questioni devolute in
appello relative al dedotto stato di necessità ed alla eccessività della pena, rispetto alle quali
nessuna specifica doglianza è dedotta con il ricorso avverso la puntuale motivazione resa in
merito dalla Corte.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. Ivi.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorrente deduce vizio di carenza della motivazione in ordine alla mancata compiuta
indicazione degli elementi dai quali è stato tratto il convincimento.