Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29633 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29633 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
DO Maurizio, nato a Torino il 30/05/1968
avverso la sentenza n.979 del 29/06/2015, della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 987/2012 del 27 novembre 2012 il Tribunale di
Gorizia dichiarava Do Maurizio colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza
(tasso alcolemico rilevato pari a 1,61 grammi/litro nella prima misurazione e
1,81 grammi/litro nella seconda misurazione) e, concesse le circostanze
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed C 1.000,00
di ammenda, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per anni

1.1. Con sentenza n.979 del 29/06/2015, la Corte di Appello di
Trieste, adita dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Trieste e dall’imputato, in parziale riforma della sentenza di condanna
n. 987/12 del Tribunale di Gorizia, revocava la concessione delle attenuanti
generiche e, per l’effetto, rideterminava la pena in quella di mesi 6 di arresto ed
C 1.500,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente di guida
per anni due e confermando per il resto l’impugnata sentenza.

2. Avverso tale sentenza di appello, propone ricorso per cassazione
Do Maurizio, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il
disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 186
C.d.S. e 379 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Deduce che
le prove etilometriche sono state eseguite senza il rispetto dell’intervallo di
tempo previsto dall’art.379 del regolamento di esecuzione del Codice della
Strada poiché i saggi erano da compiersi nel necessario intervallo di tempo di 5
minuti di distanza l’uno dall’altro e non a più di 20 minuti di distanza.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena. Deduce che il Giudice,
non ha concesso la sospensione condizionale della pena, eppure la condotta
dell’imputato tenuta in occasione dei fatti e per tutto il processo, rende positivo
un giudizio prognostico sul comportamento futuro del Do.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi del ricorso sono infondati e ne impongono il rigetto.

4. Quanto al motivo sub I) basterà rammentare che l’art. 379 del
Regolamento del C.d.S. prevede che la concentrazione etilica debba risultare da
almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5

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uno.

minuti; tuttavia, si ritiene che il predetto spatium temporis richiesto dalla norma
regolamentare sia da qualificarsi come intervallo minimo; di talché, mentre
risulta illegittimo il risultato della prova effettuato a distanza di meno di 5 minuti
dalla prima, è invece da considerarsi lecito, oltre che auspicabile, che la seconda
prova venga effettuata dopo un intervallo pari o superiore a 20 minuti, in modo
da ridurre al minimo le possibilità di ottenere misurazioni fallaci. Nella specie, per
evitare fraintendimenti, l’alcoltest è stato correttamente effettuato al rientro del
Do (alla guida dell’autovettura) in caserma .

evidenziando che l’intervallo di 5 minuti tra una rilevazione e l’altra a mezzo
etilometro, previsto dall’art. 379 reg. C.d.S., deve intendersi come intervallo
minimo, nella specie dunque rispettato, e che inoltre la condizione di ebbrezza
emergeva, oltre che dalla detta misurazione, anche dai dati sintomatici rilevati
dagli operanti.
4.2. E’ appena il caso di soggiungere che l’indicazione in sede
normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante
il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma si giustifica in
relazione alla necessità dì dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati
dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. sez. 4, n. 2195 del
10/12/2014 Rv. 261777), e che nella specie il convincimento di colpevolezza è
stato confermato dalla Corte di merito anche sui dati sintomatici rilevati sul Do al
momento del fatto, sebbene non sia necessario che l’accertamento strumentale
effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici
riguardanti il comportamento del soggetto interessato (ex multis Sez. Un., n.
1299 del 27/09/1995 Rv. 203634; sez. 4, n. 41846 del 29/09/2009 Rv.
245788).
4.3. Del resto, come già sopra detto, è di intuitiva evidenza che la
conferma strumentale del superamento del tasso alcolemico penalmente
rilevante ad un intervallo temporale di pochi minuti superiore rispetto a quello
indicato dal Regolamento deve interpretarsi come elemento tutt’altro che
contrastante, ed anzi rafforzativo, dell’accertamento dello stato d’ebbrezza,
stante la sua permanenza nell’arco temporale considerato; quanto precede ancor
più se -come nella specie- vi è l’ulteriore riscontro costituito dalla rilevazione
degli elementi sintomatici di tale condizione (cfr. sez. 4, n. 50077 del
03/12/2015).

5. Quanto alla doglianza sub II) si osserva che l’istituto di cui
all’art.163 c.p. non è un diritto dell’imputato ed è ispirato a criteri che
trascendono la limitata sfera dell’interesse particolare. Trattasi di un beneficio

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4.1. Correttamente la Corte di merito ha motivato sul punto,

concedibile a discrezione del giudice che lo permetterà esclusivamente se riterrà
che il reo non delinquerà in futuro. In altri termini detta sospensione
condizionale è caratterizzata da un massimo ambito di autonomia e facoltatività
(“il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa”: art. 163
comma 1 c.p.), in assenza di automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice, ai
fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma 1, c.p., non è
obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., ma
può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per

valutativi di cui agli art. 163 e 164 c.p., è censurabile in cassazione solo quando
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella specie, va ritenuto
congruamente motivato -e pertanto incensurabile in questa sede- il diniego del
beneficio basato sulle complessive modalità del fatto e sui precedenti penali
specifici, ritenuti tali da far presumere che l’imputato non si sarebbe astenuto dal
commettere reati della stessa specie (sez. 4, n. 45617 del 21/06/2013).
5.1. Nel caso che occupa, invero, la Corte territoriale, dopo aver
valutato che “il Do risulta già condannato tre volte per guida in stato di ebbrezza,
deve essere evidenziata l’alta concentrazione alcolica, superiore non di poco
alla soglia di cui alla lettera c) dell’art.186 del C.d.S.”,

ha, congruamente e

perciò incensurabilmente, motivato in ordine alla mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena affermando: «la reiterazione
di condanne riportate per condotte di guida in stato di ebbrezza, oltre che per
altro, e l’assenza di qualsivoglia frequentazione di corsi e incontri organizzati da
enti istituzionali o no per smettere il vizio depongono per un giudizio prognostico
sfavorevole sul comportamento futuro del Do cosicché non può essere concessa
la sospensione condizionale della pena (peraltro il Do è già stato ammesso una
volta al lavoro di pubblica utilità)».

6. Ritiene, conclusivamente, il Collegio che, una volta accertata la
coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è
consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di
vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali
prospettata dal ricorrente sulla base dei propri differenti soggettivi punti di vista
(sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019), sempre
che (come nel caso che occupa) sia da escludere con evidenza la prospettazione
di un ragionevole dubbio circa l’effettivo raggiungimento dell’accertamento della
responsabilità penale dell’imputato (sez. 4. n.97 dell’11/12/2015).

4

concedere il beneficio: il relativo giudizio, se effettuato nel rispetto dei parametri

6.1. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 21/06/2016

processuali.

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