Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29633 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29633 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCOBONO MARIA N. IL 01/07/1940
RALLEGRI CARMELO N. IL 22/07/1941
avverso la sentenza n. 3742/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 05/04/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di curo 1.000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 5/4/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo con sentenza del 3/5/2012 ha confermato la sentenza 3/3/2011
del Tribunale di quella città — Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva affermato la responsabilità
penale di RICCOBONO Maria e RALLEGRI Carmelo per plurime violazioni della disciplina
urbanistica (acc. in Bagheria giugno 2009);
— che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione e — sotto i profili della violazione di legge
e del vizio di motivazione — hanno dedotto assoluta carenza di prova in punto di affermazione della
propria responsabilità e quantificazione della pena;
— che deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto gli imputati sono stati condannati in
seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta l’attività incriminata e la
loro partecipazione alla realizzazione delle opere illecite è stata dedotta dalla piena disponibilità del
fondo edificato e dal conseguente interesse specifico, non smentito da alcuna deduzione difensiva,
ad effettuare la costruzione (principio del “cui prodest.”), tanto che non è stata allegata alcuna
circostanza determinante per convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi
a loro insaputa e senza la loro volontà;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004).;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00.

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