Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29633 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29633 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIO IOLANDA N. IL 25/08/1975
avverso la sentenza n. 109/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 45010/14

Motivi della decisione
L’imputata FLORIO Iolanda ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Lecce sez. dist. di Taranto che, in parziale riforma di quella emessa dal locale
Tribunale in data 26.10.2012, appellata dall’imputata e dalla parte civile, ha rideterminato la
provvisionale inflitta confermando la responsabilità della imputata in ordine al reato di cui all’
art. 368 c.p. e la condanna a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
la ricorrente deduce violazione del’art. 368 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla mancata
derubricazione nel reato di cui all’art. 367 c.p. ed alla omessa pronuncia su vari aspetti
prospettati in appello.

Manifestamente infondato e generico è il motivo relativo alla mancata derubricazione rispetto
alla specifica risposta correttamente data dalla sentenza sul punto analogamente devoluto in
appello. Del tutto generico è quello relativo alla violazione del principio devolutivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna delericorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il consigliere estensore

Il ricorso è inammissibile.

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