Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29631 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29631 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
DEER Abdulai nato a Ndiab Fall (SENEGAL) il 20/12/1951 avverso la sentenza
n.327/15 del 21/04/2015, della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giulio Romano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio quanto
alla concessa sospensione condizionale della pena con rigetto nel resto;
udite le richieste del difensore, avv. Vincenzo Merlino, del Foro di Catania, che ha
concluso riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.327/15 del 21/04/2015, la Corte di Appello di
Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in composizione
monocratica, in data 19/05/2009, appellata da Deer Abdulai, convertiva la
pena detentiva inflitta all’imputato nella corrispondente pena pecuniaria e, per

Concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza di appello, propone ricorso per cassazione
Deer Abdulai, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il
disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) vizi motivazionali in relazione alla assenza di motivazione in ordine
alla richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta derivante dalla
conversione della pena detentiva;
II) vizi motivazionali in relazione alla concessione della sospensione
condizionale della pena da parte dalla Corte nissena atteso che nei motivi di
appello tale beneficio veniva richiesto solo nell’ipotesi di mancata conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

4. Il motivo sub I) è inammissibile poiché aspecifico non avendo il
ricorrente prodotto l’atto mediante il quale instava per la rateizzazione della pena
pecuniaria convertita ex art. 57 L. 689/81.
4.1. Per completezza va ribadito che la rateizzazione della pena
pecuniaria prevista dall’art. 133-ter c.p. ha come presupposto le disagiate
condizioni economiche del condannato, raffrontate all’entità della pena
pecuniaria inflitta e l’imputato, per far valere la precarietà delle condizioni
economiche, avrebbe dovuto produrre ogni documentazione utile sul proprio
stato ma non l’ha fatto (cfr. sez. 3, n. 49580 del 27/10/2015).

5. Deve essere invece accolta la richiesta (v. motivo sub II) di
esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che
tale beneficio non era stato richiesto dall’imputato se non in via subordinata

2

l’effetto, determinava la pena complessiva nella misura di € 4.860,00 di multa.

nell’ipotesi di mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria;
conversione per altro effettuata dal giudice dell’appello.
5.1. La natura meramente dichiarativa di tale pronuncia, consente a
questa Corte -in base al disposto dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett.

1)

di

provvedere direttamente sul punto, annullando senza rinvio la sentenza
impugnata (cfr. sez. 3, n. 36397 del 18/05/2011).

6. – Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla
concessa sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 21/06/2016

concessa sospensione condizionale della pena.

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