Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29631 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29631 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALKANOVIC SINDIBAD N. IL 05/05/1993
avverso la sentenza n. 1798/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 27/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
44984/14 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a SALKANOVIC SINIBAD,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 385 c.p..
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile assoluta genericità,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con motivazione che
il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte regolatrice e,
adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione,
calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena
su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995,
Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina). Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso
sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre
motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano,
infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice
che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni,
non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità
della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute.(Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001 Ciliberti Rv. 219852).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (rnillecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
deducendo violazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato contestato ex art.
129 c.p.p. e sulla congruità della pena rispetto ai fatti.