Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29630 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29630 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARRUOZZO FRANCESCO N. IL 08/04/1987
avverso la sentenza n. 491/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG44975/14
Motivi della decisione
L’imputato CARRUOZZO Francesco ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Lecce sez. dist. Taranto, che ha confermato quella emessa dal locale
Tribunale sez. dist. Martina Franca in data 29.9.2010, appellata dall’imputato, con la quale il
predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 378 c.p. e condannato a pena di
giustizia.
Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto al corretto giudizio specificamente espresso
dalla Corte in ordine all’esclusione del dedotto tentativo. L’inammissibilità del ricorso non rende
apprezzabile il decorso del termine prescrizionale avvenuto dopo la sentenza impugnata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il consigliere estensore
Angelo C pozzi
Il Prsi.nte
Vincendo tundo
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla configurabilità del reato tentato ed
in assenza di elementi palesi in ordine alla sostenibilità della versione dei fatti dell’imputato. La
fondatezza del motivo farebbe discendere la prescrizione del reato.