Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2963 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2963 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACOBETTI FABIO N. IL 10/10/1961
avverso la sentenza n. 12814/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

v

1) Con sentenza del 5.3.2014 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 5.7.2011, con la quale Giacobetti
Fabio era stato condannato per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 2 , comma 1 bis,
L.638/83, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato, relativo alle condotte
poste in essere nei mesi di gennaio, febbraio ed aprile 2006, perché estinto per
prescrizione, rideterminando la pena per le residue violazioni in giorni 20 di
reclusione ed euro 360,00 di multa, confermando nel resto e quindi anche il beneficio
della sospensione della pena.
Propone ricorso per cassazione Giacobetti Fabio, a mezzo del difensore, denunciando
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) costitutivi del reato.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale ha
adeguatamente argomentato in ordine all’accertato omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (essendo
irrilevante, per escludere il dolo, il conferimento di incarico ad un professionista).
2.2) Il ricorrente, invece, di contrastare siffatte argomentazioni ripropone, peraltro
genericamente, le medesime doglianze, già correttamente disattese dalla Corte di
merito.
E’ pacifico, invero, che il reato contestato non richieda il dolo specifico, esaurendosi
con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle
ritenute (cfr. Cass.pen.sez.3 n.47340 del 15.11.2007).
Ed il dolo generico non viene meno, né è comunque intaccato dalla tardività del
versamento o dall’aver il datore di lavoro demandato a terzi, anche professionisti in
materia, l’incarico di provvedere, perchè obbligato al versamento è il titolare del
rapporto di lavoro e come tale deve vigilare che il terzo adempia all’obbligazione di cui
egli è l’esclusivo destinatario (cfr.ex multis Cass. Sez. 3 n.33141 del 10.4.2002; Sez. 3
n.5416 del 7.11.2002; Sez. 3 n.2354 del 18.11.2009; Sez. 3 n. 34619 del 23.6.2010).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle
ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
3.1)Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di
dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata, del
reato relativo alle residue violazioni.
P. Q. M.

1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2015
Il Consigl . re est.
nte

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