Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29629 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29629 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LICCIARDINO GIUSEPPE N. IL 29/08/1980 .
avverso la sentenza n. 348/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
02/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale • pe9ona del Dott. 444.ku
che ha concluso per
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Udito, per la p rte civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.

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Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Licciardino ricorre per saltum, per il tramite del suo difensore di
fiducia, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania in composizione
monocratica lo condannava alla pena ritenuta di giustizia in relazione ad
addebito

ex

art. 186, comma 2, lettera a), Codice della Strada, così

diversamente qualificato il reato in origine ascrittogli ai sensi della lettera b)
della stessa disposizione, previa concessione delle attenuanti generiche in

Strada, in relazione a fatto commesso in Ramacca il 25 febbraio 2010.

2. L’unico motivo di ricorso del Licciardino, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, denuncia l’illegittimità della condanna con riferimento al
fatto che la ritenuta violazione non é, in realtà, prevista dalla legge come reato,
costituendo invece illecito amministrativo, oltre a lamentare l’illogicità della
violazione con riferimento all’affidabilità dell’accertamento tecnico dell’ebbrezza.

3. Il ricorso é fondato in relazione all’assorbente considerazione che, in base
al tasso alcolemico accertato in via strumentale, il Tribunale ha bensì
correttamente riqualificato la violazione ai sensi della lettera a) dell’art. 186,
comma 2, del Codice della Strada, ma ha omesso di trarne la dovuta
conseguenza, costituita dal proscioglimento dell’imputato perché il fatto non é
previsto dalla legge come reato, trattandosi di violazione costituente, appunto,
illecito amministrativo.
Conseguentemente, per tale, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio perché il fatto non é previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non é previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2016.

equivalenza all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies del Codice della

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