Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29628 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29628 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LINETTI ANGELO N. IL 25/12/1946
CHIMIENTI ALFREDO N. IL 22/04/1943
avverso la sentenza n. 333/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

44955/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati LINETTI Angelo e CHIMIENTI Alfredo ricorrono contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto che ha confermato quella emessa dal locale
Tribunale in data 11.2.2011, appellata dagli imputati, riconosciuti responsabili in ordine al
reato di cui agli artt. 110,56,625 n. 4 c.p. (capo 1) ed il CHIMIENTI anche dei reati di cui ai
capi 2) artt. 81, 337 c.p. e 3) art. 9 I.n. 1423/56 e condannati a pena di giustizia.

I ricorsi si rivelano inammissibili.
Generico ed in fatto è il comune motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al tentato
furto basata anche sulla diretta percezione del fatto da parte degli agenti di p.s. rispetto alla
quale i ricorsi non si confrontano.
Manifestamente generico è il motivo proposto dal CHIMIENTI sulla determinazione della pena.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente CHIMIENTI deduce personalmente vizio della motivazione in ordine alla richiesta
assolutoria ed a quelle subordinate in relazione alla deposizione della stessa persona offesa ed
alla pena sproporzionata irrogata.
Il LIONETTI a mezzo del difensore deduce vizio della motivazione in ordine alla omessa
considerazione di una parte delle dichiarazioni della persona offesa.

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