Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29626 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29626 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCHITELLA MIRKO N. IL 11/04/1979
avverso la sentenza n. 1175/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

44946/14

L’imputato MACCHITELLA Mírko ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto che ha confermato quella emessa dal locale
Tribunale in data 26.5.2010, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al
reato di cui alli art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione per omessa puntualizzazione delle ragioni della
decisione e mancanza di analisi critica dei mezzi di prova.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente generico rispetto alla analitica
motivazione offerta dalla sentenza impugnata con la quale non si confronta in alcun modo.

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