Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29624 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29624 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PONTI PIERLUIGI N. IL 24/12/1970
avverso la sentenza n. 967/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
44832/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PONTI Pierluigi ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Perugia che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Terni in data 13.4.2012,
appellata dal P.G., riconosciuto l’imputato responsabile in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv,
341bis comma 1 e 2 , 337 c.p., ha incrementato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione degli artt. 62bis e 133 c.p. in ordine
alla mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente secondo gli elementi
offerti dal gravame proposto dall’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente generico allorquando si duole della
mancata considerazione di doglianze in appello, mai proposto.