Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29623 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29623 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLOJ ELENA SIMONA N. IL 05/08/1980
avverso la sentenza n. 236/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 44829-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Blojir Elena Simona personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che la condannava per evasione ;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma A gi :no 2015
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE