Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29620 del 03/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 29620 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Renzi Angelo, nato a Roma il 01/09/1973

avverso la sentenza del 07/05/2015 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio;
udito il difensore, avv. Fabrizio Peverini in sostituzione dell’avv. Claudio Cesare
Iacovoni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza emessa il 26 gennaio 2010, all’esito di giudizio
abbreviato, dal Tribunale di Roma nei confronti di Renzi Angelo, ritenuto
colpevole del reato di evasione e condannato, previo riconoscimento delle

ogi

Data Udienza: 03/06/2016

attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, e con la riduzione per il
rito, alla pena di 5 mesi di reclusione;
che i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato,
detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dal 2 luglio 2009, ma
sorpreso nel piazzale antistante l’edificio, respingendo la tesi difensiva della
prospettata interdipendenza tra l’assoluzione nel merito dal reato di detenzione
illegale di stupefacente per il quale l’imputato era detenuto e l’illegittimità del

Rilevato che avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato,
che ne chiede l’annullamento per omessa notificazione all’imputato ed al
difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza del giudizio di appello, in quanto,
sebbene il Renzi avesse eletto domicilio presso la propria abitazione, il decreto di
citazione per il giudizio di appello è stato notificato direttamente ai sensi dell’art.
161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, senza aver previamente tentato la
notifica al domicilio dichiarato, valido per ogni stato e grado del procedimento;
rilevato, peraltro, che la notificazione presso il difensore non risulta
eseguita, in quanto disposta dal Presidente a mezzo fax, ma mai pervenuta, non
risultando alcun invio o tentativo di invio, anzi, risultando in atti un avviso di
mancata consegna al difensore e la negativa trasmissione ad un indirizzo di
posta elettronica da anni abbandonato, e ciò nonostante, all’udienza del 7
maggio 2015 fu dichiarata l’assenza dell’imputato, al quale fu nominato un
difensore d’ufficio, con conseguente nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc.
pen. per omessa citazione dell’imputato e connessa nullità del giudizio e della
sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione al difensore
dell’imputato;

Ritenuta la fondatezza dei motivi di ricorso, la sentenza va annullata con
rinvio per nuovo giudizio.
Risulta dagli atti e dalla sentenza di primo grado che l’imputato, detenuto
presente nel giudizio di primo grado, aveva dichiarato domicilio presso la propria
abitazione ed anche all’atto della scarcerazione, in data 9 febbraio 2010, aveva
dichiarato il domicilio presso la propria abitazione: la conseguente operatività
dell’art. 161 cod. proc. pen. comporta che tutte le notificazioni dovevano essere
effettuate al domicilio dichiarato o eletto e la possibilità di avvalersi del disposto
di cui al quarto comma di tale norma è legata alla documentata circostanza che
la notificazione a tale domicilio sia divenuta impossibile (Sez. 3, n. 21626 del
15/04/2015, Cetta, Rv. 263501 e Sez. 3, n. 21927 del 04/04/2008, Mazzei, Rv.
239878).

2

ae(

titolo cautelare, cui era sottoposto all’atto dell’accertata violazione;

Non risultando espletato tale adempimento preliminare né documentato
l’esito negativo, la notifica eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma
quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o
inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, è affetta da
nullità assoluta, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione dell’imputato
ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015,
Rv. 265693).
Rilevato, peraltro, che la notificazione del decreto di citazione in appello,

presso il difensore, risulta effettuata non a mezzo fax, come disposto dal
Presidente, ma via pec ad indirizzo non più esistente e, pertanto, mai pervenuta
al difensore, sussiste anche detta nullità.
Considerato, infatti, che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al
difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale
prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, afferendo alla
difesa dell’imputato, è insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. con una successiva
nomina di un difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato del
diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che
abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la
comparizione (in termini, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv.
258615 e Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530).
Escluso che l’imputato ed il difensore abbiano avuto conoscenza dell’udienza
fissata per il giudizio di appello, che si è svolto in assenza dell’imputato e del suo
difensore di fiducia, sostituito da un difensore nominato ai sensi dell’art. 97
comma 4 cod. proc. pen., le rilevate nullità travolgono il giudizio e la sentenza
impugnata, che va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Roma.
Così deciso, il 03/06/2016.

eseguita direttamente ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA