Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29619 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29619 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSETTI AGOSTINO N. IL 25/04/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 5751/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 44719/14
Motivi della decisione

ROSSETTI Agostino ricorre personalmente contro l’indicato decreto di archiviazione
emesso dal GIP del Tribunale di Palermo il 4.5.2012 nei confronti di ignoti in
relazione all’art. 323 c.p..
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui
si debba tener conto in relazione all’omesso avviso della proposta richiesta di

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato, non
rivestendo la qualità di persona offesa del reato ipotizzato relativo al cambio di
residenza del minore.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00
(mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 4.6.2015

archiviazione.

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