Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29617 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29617 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGADDINO MICHELE N. IL 15/12/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
TUMBIOLO LIANA N. IL 27/11/1930
avverso l’ordinanza n. 1200/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
ORDINANZA
I DELLA DECISION
(A al? 3
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da
Michele con atto a firma del difensore
avverso la ordinanza sopra
icata che disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di Tumbiolo Liana;
osserva:
l’ordinanza emessa a seguito di udienza camerale fissata su opposizione della
persona offesa non è ricorribile per motivi di merito
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichi a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle i .s processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
Amm
4 giugno 2015
e
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IN CANCELLERIA i
10
LUD 2015
Funzioi->ario Giudiziario
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RG. 44715-2014