Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29616 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29616 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MISSO GIUSEPPE N. IL 19/05/1976
avverso la sentenza n. 2843/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG44709/14

Motivi della decisione
L’imputato Misso Giuseppe ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di L’Aquila, che in riforma di quella emessa dal Tribunale di Sulmona in data
11.4.2013, appellata dall’imputato, ha rideterminato la pena inflitta al predetto riconosciuto
colpevole dei reati di cui agli artt. 368 e 337 c.p..

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto al giudizio espresso dalla Corte in
ordine all’attribuzione all’imputato delle condotte ascrittegli, sulla base della del tutto congrua
esclusione della circostanza che il comandante Pignatelli avesse compiuto atti di violenza nei
confronti del ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione per l’omessa considerazione della versione data
dall’imputato e dei certificati medici in atti ed essendosi affermata la consapevolezza della
innocenza dell’agente accusato da parte dell’imputato solo sulla base delle dichiarazioni degli
altri agenti penitenziari.

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