Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29614 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29614 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAURIOLA PASQUALE N. IL 25/05/1961
BIANCONE MARIA CRISTINA N. IL 24/12/1964
avverso l’ordinanza n. 820/2015 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
25/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/04/2016

4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, BIANCONE Maria Cristina e LAURIOLA Pasquale
avverso il provvedimento della Corte d’appello di L’Aquila che il 25 giugno 2015 ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 3.2.2014
perché presentato oltre il termine di gg. 45 dalla scadenza del termine per il deposito della

A fondamento del ricorso sostengono che l’estratto contumaciale non è stato correttamente
notificato. Chiedono anche la rimessione in termini per appellare la sentenza del Tribunale di
Teramo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che l’estratto contumaciale è stato notificato ai
ricorrenti in data 20.6.2014 e che l’appello è stato depositato il 29.9.2014
Dagli atti risulta che la notifica dell’estratto contumaciale per il LAURIOLA è avvenuta ai sensi
dell’art. 161 ultimo co c.p.p. al difensore d’ufficio Avv. Alessio Ricci per impossibilità di notifica
al domicilio eletto c\o la Biotec Progetti Sri dove la notifica è stata tentata ma non è andata a
buon fine per irreperibilità del destinatario.
Gli stessi ricorrenti nel ricorso implicitamente ammettono che la notifica in detto domicilio
eletto era divenuta impossibile per essere stata la BIOTEC chiusa.
Deve aggiungersi che per giurisprudenza costante è valida la notificazione effettuata presso il
domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, il cui sopravvenuto stato di detenzione, come
avvenuto nel caso in esame, non sia noto al giudice procedente (Cass N. 47324 del 2009 Rv.
245306, N. 1416 del 2011 Rv. 249191, N. 31490 del 2012 Rv. 253224, N. 37248 del 2014 Rv.
260772)
Correttamente pertanto i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame.
Con riguardo alla subordinata istanza di rimessione in termini non può che rilevarsi che la
stessa deve essere presentata avanti il giudice d’appello.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

sentenza.

4

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende. .
Così deliberato in Roma il 27.4.2016

Giovanna VERGA

Il Presidente
F anco FIAI1DANESE

Il Consigliere estensore

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