Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29614 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29614 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSONETTI ANTONIO N. IL 19/10/1942
avverso la sentenza n. 1004/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

44686/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato SANSONETTI Antonio ricorre, a mezzo dei difensore, contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di L’Aquila che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Chieti in data
14.10.2010, appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui alli art.
368 c.p. ai danni di Gentile Antonio ed assolto in relazione al medesimo reato ai danni di Tiberi
Benito, ha rideterminato la pena inflitta, oltre le statuizioni civili.

Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente generico rispetto alla motivazione
offerta dalla sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità fondata sulla denuncia di
smarrimento degli assegni da parte dell’imputato ben consapevole di averli consegnati allo
Gentile che li aveva presentati all’incasso, ricevendo dallo stesso imputato l’invito a non
negoziarli per incapienza del conto. Manifestamente infondata è la dedotta prescrizione del
reato, verificatasi successivamente alla emissione della sentenza impugnata, considerati i
periodi di sospensione e che l’inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare. Del tutto
generica è la doglianza sul trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità basata
sulle sole dichiarazioni della parte offese prive di riscontro oggettivo ed in assenza della
certezza della innocenza dell’incolpato; deduce, inoltre, violazione dell’art. 157 c.p. in relazione
alla mancata dichiarazione di prescrizione; infine, eccessività della pena.

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