Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29613 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29613 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONI ENEA N. IL 29/01/1977
avverso l’ordinanza n. 623/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/04/2016

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Castiglione Enea avverso il provvedimento della Corte d’appello di
Milano che il 23 luglio 2015 ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione in termini per
proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa nei suoi confronti il
6/2/2013 irrevocabile il 18/4/2013 perché tardiva, essendo stata presentata ben oltre i 30

A fondamento del ricorso sostiene che l’estratto contumaciale e il decreto di irreperibilità
emesso dalla Procura della Repubblica di Milano non sono conformi a quanto stabilito
dall’articolo 159 Codice di procedura penale.
Il ricorso è inammissibile perché inconferente rispetto alla pronuncia impugnata. Non si
confronta infatti con le argomentazioni del provvedimento impugnato che si è limitato a
dichiarare inammissibile l’istanza di remissione in termini perché tardivamente presentata .
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
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giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del procedimento conclusosi con detta pronuncia.

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