Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29613 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29613 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AUGELLO ANTONINO N. IL 26/01/1976
avverso la sentenza n. 704/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 04/06/2015
RG 44660/14
Motivi della decisione
L’imputato AUGELLO Antonino ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo, che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 25.9.2012,
appellata dall’imputato, con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata concessione
delle attenuanti generiche, nella specie priva di motivazione.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015
Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto al corretto giudizio espresso dalla Corte in
ordine al diniego impugnato, fondato sulla futilità dei motivi dell’allontanamento.