Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29612 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29612 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE MARIO N. IL 05/09/1964
avverso la sentenza n. 4795/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

RG 44647/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce :
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 393 e 530 c.p.p. in relazione alla incerta
identificazione dell’autore del fatto considerato il contrasto delle dichiarazioni della pare
civile con gli altri elementi di prova acquisiti;
– Eccessività della pena inflitta anche in relazione alla subordinazione della sospensione
condizionale della pena al risarcimento dei danni alla costituita parte civile.
La parte civile ha depositato memoria ha evidenziato la infondatezza del ricorso e ne ha chiesto
il rigetto, liquidando le spese come da nota allegata.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto al giudizio espresso dalla Corte in
ordine all’attribuzione all’imputato delle condotte ascrittegli, sulla base del giudizio di piena
attendibilità del racconto della persona offesa, che ebbe anche ad individuare senza dubbi il
ricorrente quale autore della telefonata minatoria, e dei risconti da altri offerti sulla causale dei
fatti. Manifestamente generico è il secondo motivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
Sulla base dei principi affermati da questa Corte nella ordinanza Sez. U. n. 5466 del
28.10.2004 C rv 226716 non sono dovute le spese in favore della parte civile ove il deposito
della memoria non riveli una funzione effettiva della sua partecipazione feconda rispetto al
procedimento dialettico che deve svilupparsi sui motivi di ricorso, come avviene nella specie,
ove si contestano genericamente le altrettanto generiche deduzioni di controparte.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

L’imputato BASILE Mario ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Palermo, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Sciacca in data 28.6.2012,
appellata dall’imputato, con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 393 c.p. (capo a) e 612 co. 2 c.p., entrambi ai danni di Montalbano Giuseppe e
condannato a pena di giustizia.

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