Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29611 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29611 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VERONA
nei confronti di:
BOKOSSA ROMAIN N. IL 06/09/1960
HOUENOU BIL WILLIAM ALFRED NOUKPO N. IL 25/12/1988
avverso l’ordinanza n. 10900/2015 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
14/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/04/2016

,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona
avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che non ha
convalidato l’arresto in flagranza di BOKOSSA Ronnain e HOUENOU Bil William Alfred Noukpo
ritenendo che i fatti accertati dovevano essere qualificati come ricettazione e non riciclaggio
con conseguente insussistenza dello stato di flagranza.

Corte, che i fatti dovevano qualificarsi come riciclaggio e che, trattandosi di fattispecie a
consumazione progressiva l’arresto da parte degli operanti era avvenuto a fronte delle prime
condotte di nascondimento (predisposizione del trasporto, carico dei container, occultamento
con materassi ad altro materiale di risulta, collocamento degli autoarticolati presso un
deposito) ed il definitivo invio presso il porto e da qui in Africa delle vetture e quindi in
flagranza.
Il ricorso è fondato.
È stato reiteratamente precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione
innanzitutto per quanto concerne l’elemento materiale, che si caratterizza nel riciclaggio per
l’idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e poi per
l’elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa
riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35828 del
09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890).
La condotta, come descritta nel provvedimento impugnato, è volta ad ostacolare
l’identificazione della auto provento di furto. Nella condotta così, come ricostruita, emerge lo
scopo di far perdere le tracce dell’origine illecita dei mezzi che occultati nei container dovevano
prendere direzione Africa. Risulta infatti dal provvedimento impugnato che gli operanti hanno
rinvenuto presso un depositario di Villafranca due container risultati contenere quattro vetture
provento di furto, occultate sotto vari materassi e altro materiale di risulta. Di queste vetture,
una mancava della targa. Si trattava di operazioni prodromiche all’invio in Africa dei mezzi.
Il fatto accertato doveva quindi essere qualificato come riciclaggio e non come ricettazione.
Ciò detto deve rilevarsi che il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a
forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore
lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive, come è avvenuto nel caso di
specie dove le operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della
autovetture progettate ed eseguite con modalità frammentarie e progressive, sono
sicuramente iniziate con le operazioni di asportazione della targa, occultamento nei container e
sarebbero continuate con il trasporto e successiva destinazione in paese extracomunitario
(Africa) dove i beni sarebbero stati trasferiti e ne sarebbe divenuta impossibile l’identificazione
1

Deduce il ricorrente violazione di legge rilevando, con il richiamo alla giurisprudenza di questa

(Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34511 del 2009 Rv. 246561;Sez. 2, Sentenza n. 546 del 2011
Rv. 249446; Sez. 2 n. 52645 del 2014 Rv. 261624). Così come è evidente che al momento
dell’arresto esistevano tutte le condizioni che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo
adottato, essendo stati gli imputati colti nell’atto di commettere il reato.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio essendo stato l’arresto
legittimamente eseguito

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto risulta legittimamente eseguito.
Così deliberato in Roma il 27.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
anco FIA DANESE

P.Q.M.

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