Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29610 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29610 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENIGNO MIZAR N. IL 28/06/1970
avverso l’ordinanza n. 14/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. d=7.’~
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 26/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione BENIGNO Mizar avverso l’ordinanza della corte d’appello di Ancona che
il 21 ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile l’ istanza di revisione della sentenza di condanna
emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara, 1’8 marzo 2001,
riformata, quanto alla pena dalla corte di Appello di Bologna in data 3 ottobre 2013 e divenuta
irrevocabile il 25 settembre 2014.
Deduce il ricorrente che:
l’ordinanza impugnata ha immotivatamente ritenuto che si chiedesse una rivalutazione
del medesimo fatto già coperto dal giudicato in luogo di un giudizio sulla novità e sulla
rilevanza della prova : dichiarazioni del teste Marigliano, escusso nel processo ordinario
avanti il Tribunale a carico dei coimputati, non presente agli atti del processo, la cui
deposizione assunta in sede dibattimentale è stata ritenuta decisiva per confutare il
castello accusatorio, con la conseguenza che tutti i coimputati sono stati assolti. Rileva
che la testimonianza delle Marigliano è un fatto nuovo assente del tutto dagli atti del
processo celebratosi con il rito abbreviato scelto dall’imputato e pertanto non poteva
essere stata oggetto di una difforme interpretazione come invece indicato nell’ordinanza
impugnata
2.

la corte d’appello ha emesso l’ordinanza all’esito di un procedimento de plano. Ritiene
che anche tale profilo deve essere censurato. Se è vero che le valutazioni preliminari di
inammissibilità della richiesta di revisione possono essere compiute anche de plano,
tuttavia spetta alla corte territoriale l’adozione del rito camerale qualora
l’inammissibilità non sia percepibile ictu °cui/. Nel caso di specie rileva che la corte
territoriale nel dichiarare la inammissibilità della revisione ha compiuto un
ragionamento articolato entrando nel merito del caso concreto;

3.

Nell’ordinanza impugnata manca la motivazione con riguardo alla condanna del
ricorrente al pagamento dell’ammenda

Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che la richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la
sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando
la stessa sia stata emessa all’esito di giudizio abbreviato. L’art. 629 c.p.p. prevede infatti che è
ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione
delle sentenze di condanna, senza limitarla a quelle emesse all’esito di dibattimento; talché
deve ritenersi che siano soggette a revisione anche le sentenze di condanna emesse all’esito di
giudizio abbreviato, tanto più che la L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 3 (recante modifiche al
codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) ha
novellato il cit. art. 629 c.p.p. estendendo la possibilità di revisione anche alle sentenze di

1

1.

applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. .( in tal senso Cass. n. 22061 del 2010,
Rv. 247619; N. 1478 del 2000 Rv. 217449)
Ciò detto è indubbio che il contrasto di giudicati, rilevante ai fini della revocabilità di un
provvedimento definitivo, non ricorre nell’ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una
diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva,
in maniera identica nei due processi, ma è pur vero che nel caso di specie il diverso esito dei
giudizi si fonda su una prova (la testimonianza di Marigliano, escusso solo nella fase

abbreviato e che nel giudizio ordinario avrebbe fondato una decisione assolutoria con riguardo
al medesimo fatto di reato. Trattasi pertanto di prova dichiarativa, che, come indicato nella
stessa pronuncia impugnata, seppure con valutazioni critiche, ha portato alla assoluzione dei
correi con riguardo allo stesso reato
Al riguardo deve rilevarsi che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla
prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto
della non manifesta infondatezza deve essere limitato ad una sommaria delibazione degli
elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza
rilevabile “ictu oculi” e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in
tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e
proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del
03/12/2009, dep. 20/01/2010, Rv. 245770).
Ne discende, ancora, che la valutazione preliminare sull’ammissibilità della richiesta proposta
sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle
già acquisite, che deve, sì, ancorarsi alla realtà del caso concreto senza prescindere dal rilievo
di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, tali segni
siano riscontrabili, appunto, sulla base di un vaglio delibativo solo “ictu oculi” espresso (Sez. 2,
n. 49113 del 16/10/2013, dep. 06/12/2013, Rv. 257496).
Nel caso in esame la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione del quadro di principi
delineato da questa Suprema Corte. Ha invece anticipato valutazioni di merito, segnalando che
la prova nuova era inidonea a condurre all’approdo invocato dall’istante, valutando in maniera
critica la decisione del giudice dibattimentale che era pervenuto alla conclusione assolutoria
sulla base di una diversa – non ben spiegata, ma soprattutto frutto di opinabili valutazioni lettura del materiale probatorio, attraverso una valorizzazione delle dichiarazioni del teste
Marigliano. Non ha perciò contenuto la delibazione delle nuove prove nell’ambito di una
valutazione astratta, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio),
connotato dal contraddittorio, ma, al contrario, ha proceduto ad apprezzamenti di merito sulla
rilevanza probatoria delle dichiarazioni del Mastrangeli, che avrebbero dovuto essere riservati
piuttosto alla fase successiva.
2

dibattimentale) che non era stata portata alla cognizione dell’organo che ha deciso il giudizio

Tale valutazione di merito non può ritenersi consentita in sede di delibazione sull’ammissibilità
della richiesta di revisione , a maggior ragione, se a tale epilogo si pervenga senza assicurare il
contraddittorio tra le parti nelle forme del rito camerale.
È opportuno, pertanto, che, consumatosi il vaglio preliminare di ammissibilità, la questione sia
rimessa direttamente al giudice della revisione. Ai sensi dell’art. 634, comma secondo, cod.
proc. pen., a seguito di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della
richiesta di revisione la Corte deve rinviare il giudizio ad una diversa Corte di appello,

conf. Sez. 1, n. 24146 del 08/03/2011, Laganà).
S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti, ai sensi
dell’art. 634 c.p.p., comma 2, ultima parte, alla Corte d’Appello di Perugia per l’ulteriore corso

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Perugia per l’ulteriore corso
Così deliberato in Roma il 26.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE

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individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., (Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, Zitouni Noureddine,

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