Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2961 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2961 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE DANIELE N. IL 20/10/1989
avverso la sentenza n. 1702/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

— che la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 21/01/2015, giudicando in sede di rinvio
da annullamento di questa Corte in data 25/06/2014, ha rideterminato in anni due e mesi
quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa nei confronti di Basile Daniele la pena
irrogatagli dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 17/01/2013 per il reato di cui all’art.
73, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita detenzione di gr.600 di hashish;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unico
motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
– -che il motivo di ricorso è assolutamente generico, limitandosi a lamentare, in via del tutto
generale ed astratta, una mancanza di motivazione in alcun modo rapportata, come
necessario, alle argomentazioni della sentenza impugnata ;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

Il Consiglferre stensore
/./
Gas

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