Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29609 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29609 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMISCIANO SALVATORE N. IL 06/09/1964
avverso la sentenza n. 415/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 04/06/2015

44617/14
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato PAMISCIANO Salvatore ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Caltanissetta che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Enna in data
21.6.2011, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto responsabile in ordine al reato di cui
all’art. 47ter I.n. 354/75.

Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato rispetto alla accertata
violazione commessa dall’imputato durante l’orario in cui doveva essere al lavoro presso il
luogo dal quale era vietato il suo allontanamento.
Quanto alla dedotta particolare tenuità del fatto il motivo – nell’ambito della cognizione
riservata alla Corte di legittimità – è manifestamente infondato sulla base della ritenuta
sussistente recidiva reiterata infraquiquennale che esclude palesemente la non abitualità del
fatto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4.6.2015

Il ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato non avendo
l’imputato la volontà di frustrare l’efficacia del provvedimento restrittivo cui era sottoposto,
trattandosi di condotta tenuta in luogo pubblico e senza alcun tentativo dell’imputato di
sottrarsi al controllo.
Con motivi nuovi il ricorrente sollecita la rivalutazione della prospettata inammissibilità del
ricorso e deduce l’applicabilità dell’art. 131bis c.p. per tenuità del fatto.

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