Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29608 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29608 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BECA GEN N. IL 24/03/1976
avverso la sentenza n. 6077/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
FUD,_
V lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 11,QA- 1 .

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 21.5.2014 la Corte di Appello di Napoli pronunciava sentenza predibattimentale di non
doversi procedere nei confronti di BECA Gen in ordine al reato di cui all’art. 648 c.p. per essere
il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, presentava ricorso per cassazione

alcun avviso fosse mai stato notificato al ricorrente e al suo difensore.
Il ricorso è fondato.
Risulta per tabulas che la Corte di appello ha adottato la sentenza dichiarativa dell’estinzione
del reato omettendo gli adempimenti che avrebbero consentito alle parti, ai sensi dell’art. 469
e 127 c.p.p., di esprimere il consenso alla pronuncia di proscioglimento prima del dibattimento.
Da tale omissione deriva, secondo l’insegnamento di questa Corte (sez. un., 19.12.2001, rv.
220555, PM in proc. Angelucci), una nullità assoluta di ordine generale perché incidente
sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato (art. 178 lett. c e 179 c.p.p.).
Deve aggiungersi che l’iter disciplinato dall’art. 469 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza
predibattimentale non è percorribile nel giudizio di secondo grado, come già ha avuto modo di
precisare l’assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (sez. 3^, 29.5.2001, rv.
219595, Pennacchioli; sez. 2^, 2 ottobre 2001, rv. 220271, Aiello; sez. 1^, 27.1.2003, rv.
223448, Vitale; sez. 6^, 13.11.2003, rv. 227944, Agresta; sez. 3^, 14.11.2003, rv. 227638,
Spinella; contra, isolata, sez. 1^, 20.11.2003, rv. 226835, Poli;N. 41498 del 2004 Rv.
230577, N. 44619 del 2005 Rv. 232718, N. 26815 del 2008 Rv. 240876, N. 8831 del 2009 Rv.
243003,N. 47432 del 2009 Rv. 246796, N. 42411 del 2012 Rv. 254351)
E deve altresì rilevarsi che nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla
declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della sentenza di
condanna in primo grado, abbia dichiarato “de plano” l’estinzione del reato per prescrizione
prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle
condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con
riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo (Cass. N. 40 del 2003 Rv. 227638, N.
44619 del 2005 Rv. 232718, N. 24062 del 2011 Rv. 250499, N. 42411 del 2012 Rv. 254351)
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti
alla corte d’appello di Napoli dell’ulteriore corso

P.Q.M.

1

deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale pronunciato la sentenza senza che

t

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte
d’appello di Napoli dell’ulteriore corso
Così deliberato in Roma il 26.4.2016

Giovanna VERGA

Il Presidente
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Il Consigliere estensore

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